CITAZIONE (didigi82 @ 7/5/2008, 16:25)
Ciao Paolo esiste un regolamento per praticare la pesca in mare?
Dino anche in mare come in acque interne ci sono delle misure minime da rispettare. C'è la Legge nr.963 del 1965 che disciplina la pesca sportiva.
Se con la tua domanda invece intendi sapere se esiste una licenza di pesca allora la risposta e no, non ci vuole alcuna licenza per poter pescare in mare.
DPR 1639 del 02 ottobre 1968
CAPO IV - DELLA PESCA SPORTIVA
ARTICOLO 137
Disciplina della pesca sportiva
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in quanto applicabili.
ARTICOLO 138
Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva .
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non piú di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non piú di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse.
ARTICOLO 139
Norma di comportamento
E' vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale.
ARTICOLO 140
Limitazioni d'uso degli attrezzi
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
c) non possono essere usate piú di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piú di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.
ARTICOLO 141
(Abrogato)
ARTICOLO 142
Limitazioni di cattura
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente piú di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
ARTICOLO 143
Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 144
Manifestazioni sportive
Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.
Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive.
Per la misura minima dei pesci invece
D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 recante
"Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"
(come modificato da vari D.P.R. e Decreti ministeriali)
TITOLO I
DELL'ORDINAMENTO DELLA PESCA IN GENERALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Sfera di applicazione
Il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in materia di pesca.
Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti piú foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
ARTICOLO 87
Lunghezza minima dei pesci
Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza, stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.
Per le seguenti specie la lunghezza è cosi fissata:
storione (Acipenser s.p.p.) ................................................................cm 60
storione lodano (Huso Huso) .................................cm 100
anguilla (Anguilla Anguilla) ....................................cm 25
spigola (Dicentrarchus labrax)................................cm 20
sgombro (Scomber s.p.p.) .....................................cm 15
palamita (Sarda Sarda) .........................................cm 25
tonno (Thannus Thynnus} ......................................cm 70
alalonga (Thannus Alalunga)...................................cm 40
tonnetto (Euthynnus alletteratus) ............................cm 30
pesce spada (Xiphias gladius) .................................cm 140
triglia (Mullus sp) ...................................................cm 9
sogliola (Solea vulgaris) .........................................cm 15
merluzzo o nasello (Merluccius merluccius) ..............cm 11
cefalo (Mugil sp) ....................................................cm 20
cernia (Ephinephelus e Polyorian americanum) .........cm 45
orata (Sparus auratus) ...........................................cm 20
go (gobios ophiocephalus) ......................................cm 12
passera pianuzza (Platichtis flesus) ..........................cm 15